Il caso
Promusicae,
l’associazione spagnola dei produttori discografici, chiede alla compagnia di telecomunicazioni
Telefónica l’accesso ai nominativi e agli indirizzi fisici di alcune persone
alle quali la compagnia fornisce una connessione internet.
Secondo
Promusicae, tali persone, utilizzando un programma peer-to-peer di condivisione di file musicali, violano i diritti di
proprietà intellettuale spettanti ai produttori associati. I dati personali che
quest’ultima richiede a Telefónica servirebbero, quindi, nell’ambito di alcuni
procedimenti civili contro gli autori degli illeciti.
Poiché
Telefónica rifiuta l’accesso alle informazioni, Promusicae si rivolge al
giudice spagnolo, il quale, di fronte ad alcuni dubbi interpretativi su norme
UE, sottopone la questione alla Corte di Giustizia.
La decisione della Corte di Giustizia
Diverse
sono le disposizioni che la Corte esamina, contenute nella Direttiva
2000/31/CE in materia di commercio elettronico, nella Direttiva
2004/48/CE sull’IP enforcement,
nella Direttiva
95/46/CE sulla protezione dei dati personali e nella Direttiva
2002/58/CE sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.
Il
diritto UE impone agli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento
l’obbligo di comunicare dati personali nell’ambito di procedimenti civili, ai
fini di effettiva tutela del diritto d’autore?
Chiarito
che la comunicazione dei nomi e degli indirizzi in questione da Telefónica a
Promusicae costituisce un trattamento di dati personali, soggetti al principio
generale di riservatezza, la Corte riconosce la libertà degli Stati di introdurre
deroghe a tale principio per motivi specifici (tra cui tutela della sicurezza
pubblica, difesa nazionale, esigenze dei procedimenti penali).
In
astratto, inoltre, un obbligo di comunicare dati personali nell’ambito di procedimenti
civili potrebbe essere introdotto da uno Stato UE anche a fini di tutela della
proprietà intellettuale degli autori.
Per
la Corte, però, il diritto UE “non può
essere interpretato nel senso che…vincola gli Stati membri a prevede siffatto
obbligo”.
In
ogni caso, precisano i giudici europei, gli Stati membri devono interpretare le
norme UE in modo da garantire il “giusto
equilibrio” tra i diritti fondamentali in gioco – proprietà, tutela
giurisdizionale effettiva e protezione della vita privata e dei dati personali
– nel rispetto del più generale principio di proporzionalità.
Perché questa sentenza è importante?
Il caso Promusicae è il primo in cui si affronta
il tema del rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e protezione dei
dati personali.
La
soluzione della Corte non è esclusiva a favore dell’uno o dell’altro diritto,
ma, come anche nelle pronunce successive – tra cui Bonnier Audio e LSG
Gesellschaft – deriva dal bilanciamento in concreto degli interessi
contrapposti.
Nessuna
regola assoluta e generale neppure alla luce del Regolamento (UE)
2016/679, che ha sostituito la Direttiva 95/46/CE: tutela dei dati
personali e diritti d’autore e connessi dovranno trovare un contemperamento
caso per caso.