DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 29.01.2008, C-275/2006, Promusicae

Tutela dei diritti d’autore, diritti connessi e protezione dei dati personali

Il caso
Promusicae, l’associazione spagnola dei produttori discografici, chiede alla compagnia di telecomunicazioni Telefónica l’accesso ai nominativi e agli indirizzi fisici di alcune persone alle quali la compagnia fornisce una connessione internet. Secondo Promusicae, tali persone, utilizzando un programma peer-to-peer di condivisione di file musicali, violano i diritti di proprietà intellettuale spettanti ai produttori associati. I dati personali che quest’ultima richiede a Telefónica servirebbero, quindi, nell’ambito di alcuni procedimenti civili contro gli autori degli illeciti. Poiché Telefónica rifiuta l’accesso alle informazioni, Promusicae si rivolge al giudice spagnolo, il quale, di fronte ad alcuni dubbi interpretativi su norme UE, sottopone la questione alla Corte di Giustizia.  
La decisione della Corte di Giustizia
Diverse sono le disposizioni che la Corte esamina, contenute nella Direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico, nella Direttiva 2004/48/CE sull’IP enforcement, nella Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali e nella Direttiva 2002/58/CE sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Il diritto UE impone agli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento l’obbligo di comunicare dati personali nell’ambito di procedimenti civili, ai fini di effettiva tutela del diritto d’autore? Chiarito che la comunicazione dei nomi e degli indirizzi in questione da Telefónica a Promusicae costituisce un trattamento di dati personali, soggetti al principio generale di riservatezza, la Corte riconosce la libertà degli Stati di introdurre deroghe a tale principio per motivi specifici (tra cui tutela della sicurezza pubblica, difesa nazionale, esigenze dei procedimenti penali). In astratto, inoltre, un obbligo di comunicare dati personali nell’ambito di procedimenti civili potrebbe essere introdotto da uno Stato UE anche a fini di tutela della proprietà intellettuale degli autori. Per la Corte, però, il diritto UE “non può essere interpretato nel senso che…vincola gli Stati membri a prevede siffatto obbligo”. In ogni caso, precisano i giudici europei, gli Stati membri devono interpretare le norme UE in modo da garantire il “giusto equilibrio” tra i diritti fondamentali in gioco – proprietà, tutela giurisdizionale effettiva e protezione della vita privata e dei dati personali – nel rispetto del più generale principio di proporzionalità.  
Perché questa sentenza è importante?
Il caso Promusicae è il primo in cui si affronta il tema del rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e protezione dei dati personali. La soluzione della Corte non è esclusiva a favore dell’uno o dell’altro diritto, ma, come anche nelle pronunce successive – tra cui Bonnier Audio e LSG Gesellschaft – deriva dal bilanciamento in concreto degli interessi contrapposti. Nessuna regola assoluta e generale neppure alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, che ha sostituito la Direttiva 95/46/CE: tutela dei dati personali e diritti d’autore e connessi dovranno trovare un contemperamento caso per caso.
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