Il caso
LSG
Gesellschaft, collecting austriaca
che gestisci diritti di produttori fonografici ed artisti, lamenta che le opere
di molti suoi mandatari siano state condivise da diversi utenti senza
autorizzazione sul web, tramite l’accesso fornito ad Internet dall’operatore
Tele2.
Per
questo motivo, LSG domanda a Tele2 i nominativi e i riferimenti dei titolari
degli indirizzi IP tramite cui si sono realizzate le violazioni. Di fronte al
rifiuto di Tele2, la questione giunge davanti ai tribunali austriaci, che
richiedono alcuni chiarimenti alla Corte di Giustizia.
La decisione della Corte di Giustizia
La
questione richiama sotto diversi profili il caso Promusicae, al quale i
giudici europei rinviano: ribadiscono infatti che uno Stato UE può – ma non è
obbligato a – istituire un obbligo di comunicazione a terzi di dati personali
relativi al traffico, nell’ambito di procedimenti civili per violazioni del
diritto d’autore, nel rispetto del giusto
equilibrio con gli altri interessi in gioco e del principio di
proporzionalità.
Altro
aspetto interessante della decisione riguarda la definizione di “intermediario” ai sensi della Direttiva
2001/29/CE, nei confronti dei quali il titolare dei diritti può
chiedere un provvedimento inibitorio se i suoi servizi “siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti
connessi” (art. 8).
Per
la Corte, è intermediario anche chi si limita a “a consentire agli utenti l’accesso a Internet, anche senza proporre
altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio
utilizzato”, come fa Tele2.
Infatti,
questo fornisce un servizio “suscettibile
di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d’autore o un diritto
connesso,” nel momento in cui “procura
all’utente la connessione che gli
consentirà di violare detti diritti”.
Perché questa ordinanza è importante?
L’ordinanza
riconferma l’orientamento dei giudici europei sul bilanciamento tra protezione
dei dati personali e interessi dei titolari dei diritti, lasciando discrezionalità
agli Stati.
Anche se
restano diversi aspetti critici, inoltre, si chiarisce che artisti e produttori
meritano una tutela giuridica effettiva contro qualsiasi violazione dei loro
diritti, anche nei confronti dei fornitori di accesso ad Internet.