DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 19.02.2009, C-557/2007, LSG Gesellschaft

Il ruolo del fornitore di servizi internet tra tutela dei dati personali e diritto d’autore

Il caso
LSG Gesellschaft, collecting austriaca che gestisci diritti di produttori fonografici ed artisti, lamenta che le opere di molti suoi mandatari siano state condivise da diversi utenti senza autorizzazione sul web, tramite l’accesso fornito ad Internet dall’operatore Tele2. Per questo motivo, LSG domanda a Tele2 i nominativi e i riferimenti dei titolari degli indirizzi IP tramite cui si sono realizzate le violazioni. Di fronte al rifiuto di Tele2, la questione giunge davanti ai tribunali austriaci, che richiedono alcuni chiarimenti alla Corte di Giustizia.  
La decisione della Corte di Giustizia
La questione richiama sotto diversi profili il caso Promusicae, al quale i giudici europei rinviano: ribadiscono infatti che uno Stato UE può – ma non è obbligato a – istituire un obbligo di comunicazione a terzi di dati personali relativi al traffico, nell’ambito di procedimenti civili per violazioni del diritto d’autore, nel rispetto del giusto equilibrio con gli altri interessi in gioco e del principio di proporzionalità. Altro aspetto interessante della decisione riguarda la definizione di “intermediario” ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, nei confronti dei quali il titolare dei diritti può chiedere un provvedimento inibitorio se i suoi servizi “siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi” (art. 8). Per la Corte, è intermediario anche chi si limita a “a consentire agli utenti l’accesso a Internet, anche senza proporre altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato”, come fa Tele2. Infatti, questo fornisce un servizio “suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d’autore o un diritto connesso,” nel momento in cui “procura all’utente la connessione che gli consentirà di violare detti diritti”.   Perché questa ordinanza è importante?
L’ordinanza riconferma l’orientamento dei giudici europei sul bilanciamento tra protezione dei dati personali e interessi dei titolari dei diritti, lasciando discrezionalità agli Stati. Anche se restano diversi aspetti critici, inoltre, si chiarisce che artisti e produttori meritano una tutela giuridica effettiva contro qualsiasi violazione dei loro diritti, anche nei confronti dei fornitori di accesso ad Internet.
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