Questa Direttiva rappresenta il quadro
giuridico generale UE per la tutela della proprietà intellettuale (intesa anche
come inclusiva dei diritti di proprietà industriale), al fine di ravvicinare le
legislazioni degli Stati membri e assicurare un “livello elevato, equivalente ed omogeneo” di tutela in tale settore.
In particolare, si stabiliscono misure, procedure
e mezzi di ricorso contro le violazioni che gli Stati dell’UE devono prevedere
nel proprio ordinamento nazionale, se non già previsti. Disposizioni di
carattere generale sono introdotte in tema di misure provvisorie e cautelari,
misure correttive (come le ingiunzioni), risarcimento del danno e sanzioni.
La Direttiva riconosce, inoltre, espressamente
che gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale
sono legittimati a chiedere l’applicazione degli strumenti di tutela previsti
nell’interesse dei propri rappresentati (art. 4).
Con riferimento al diritto d’autore e ai
diritti connessi, comunque, la direttiva 2004/48/CE stabilisce espressamente
che la Direttiva 2001/29/CE è
disciplina speciale, destinata a prevalere in caso di contrasto.
L’Italia ha recepito questa Direttiva con il
D. Lgs. 16.03.2006, n. 40, che, in materia di diritto d’autore e diritti
connessi, ha modificato parzialmente la Legge sul Diritto d’Autore.