DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 19.04.2012, C-461/2010, Bonnier Audio

Diritto d’autore e diritti connessi vs. tutela dei dati personali: le condizioni del bilanciamento

Il caso
Bonnier Audio e altre case editrici svedesi, titolari di diritti esclusivi di riproduzione, edizione e messa a disposizione su alcuni audiolibri, chiedono ai giudici svedesi di ordinare all’operatore internet ePhone la comunicazione dei dati personali (nome e recapito) degli utenti che, tramite un indirizzo IP da questo fornito, hanno violato i diritti sulle opere protette. Gli audiolibri, infatti, sono stati condivisi senza autorizzazione su un server internet. Il giudice nazionale si interroga sulla compatibilità del diritto svedese con il diritto UE in materia di comunicazione di dati personali e tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la Corte di Giustizia interviene.
La decisione della Corte di Giustizia
Il principale dubbio del tribunale svedese riguarda la Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche. La risposta della Corte è precisa: tale direttiva si applica solo ai casi in cui i dati siano conservati a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, per la loro trasmissione alle autorità nazionali. Viceversa, la comunicazione dei dati in altre circostanze – ad esempio nei procedimenti civili in materia di diritti d’autore e connessi – è esclusa, perché essa rientra nell’ambito della diversa Direttiva 2002/58/CE sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche. La Corte fornisce, quindi, una soluzione diversa alla questione, ritenendo rilevanti sia la Direttiva 2004/48/CE sull’enforcement della proprietà intellettuale, sia la Direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali (oggi sostituita dal Regolamento (UE) 2016/679). Come già nei casi Promusicae e LSG Gesellschaft, si conferma che il diritto UE consente agli Stati di prevedere un obbligo di trasmissione dei dati personali degli utenti coinvolti in procedimenti civili contro le violazioni della proprietà intellettuale, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali alla vita privata e alla tutela dei dati personali e il principio di proporzionalità. Secondo le norme del diritto svedese, il giudice nazionale possiede gli strumenti per verificare in concreto che tutti gli interessi in gioco siano stati bilanciati. Per il rilascio dell’ingiunzione di comunicazione dei dati personali, occorrono infatti indizi reali della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, necessità effettiva delle informazioni richieste e un interesse superiore agli inconvenienti che possono derivare al destinatario dell’ingiunzione.
Perché questa sentenza è importante?
La sentenza rappresenta un caso concreto in cui la Corte valuta prevalenti gli interessi dei titolari dei diritti rispetto alla protezione dei dati personali degli autori delle violazioni, anche grazie ad una legislazione nazionale molto dettagliata in materia. Dopo la soluzione negativa nel caso Promusicae, quindi, una pronuncia più favorevole ai titolari dei diritti, importante soprattutto nell’ambito degli illeciti commessi tramite internet.
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