DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 17.03.2016, C-99/2015, Liffers

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e risarcimento del danno morale

Il caso
Il sig. Liffers, regista, sceneggiatore e produttore di un documentario tv, chiede ai giudici spagnoli il risarcimento del danno per la violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Liffers, infatti, accusa Producciones Mandarina e Mediaset España Comunicación di aver rispettivamente realizzato e trasmesso un documentario utilizzando una sua opera senza alcuna autorizzazione. La questione che giunge davanti alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, riguarda la determinazione del risarcimento secondo l’art. 13 Direttiva 2004/48/CE.  
La decisione della Corte di Giustizia
Il risarcimento del danno, secondo il sig. Liffers, deve comprendere sia i c.d. diritti ipotetici – ossia il compenso che sarebbe stato riconosciuto al titolare del diritto, se fosse stata richiesta la sua autorizzazione – sia il danno morale, cioè il pregiudizio alla reputazione dell’autore dell’opera. Per la Corte di Giustizia, l’art. 13 della Direttiva consente tale soluzione: sebbene non parli espressamente di danno morale, infatti, la norma “neppure esclude che possa tenersi conto di tale tipo di danno”. Inoltre, il pregiudizio alla reputazione dell’autore rientra tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire un risarcimento adeguato al pregiudizio effettivo subito dal titolare del diritto. Un risarcimento costituito esclusivamente dai diritti ipotetici, quindi, come quello richiesto da Mandarina e Mediaset e da una parte dei giudici spagnoli, non è conforme alla Direttiva 2004/48/CE. Del resto, è proprio questa Direttiva che, allo scopo di “assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale”, esige che tenga conto delle “specificità del caso concreto” anche nella determinazione del risarcimento del danno.  
Perché questa sentenza è importante?
I chiarimenti della Corte di Giustizia sul tema del risarcimento del danno da violazione dei diritti d’autore contribuiscono a rafforzare la tutela di artisti interpreti esecutori, autori e produttori in tutti i Paesi UE, fissando regole minime comuni. Oltre al danno morale, nella successiva sentenza OTK i giudici europei si spingeranno oltre, ammettendo anche i c.d. danni punitivi (cioè di importo superiore al pregiudizio economico subito dal danneggiato) per le violazioni del diritto d’autore.
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