Il caso
Il sig.
Liffers, regista, sceneggiatore e produttore di un documentario tv, chiede ai
giudici spagnoli il risarcimento del danno per la violazione dei suoi diritti
di proprietà intellettuale. Liffers, infatti, accusa Producciones Mandarina e
Mediaset España Comunicación di aver rispettivamente realizzato e trasmesso un
documentario utilizzando una sua opera senza alcuna autorizzazione.
La
questione che giunge davanti alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale,
riguarda la determinazione del risarcimento secondo l’art. 13 Direttiva
2004/48/CE.
La decisione della Corte di Giustizia
Il
risarcimento del danno, secondo il sig. Liffers, deve comprendere sia i
c.d.
diritti ipotetici – ossia il compenso che sarebbe stato riconosciuto al
titolare del diritto, se fosse stata richiesta la sua autorizzazione – sia il
danno morale, cioè il pregiudizio alla reputazione dell’autore dell’opera.
Per la
Corte di Giustizia, l’art. 13 della Direttiva consente tale soluzione: sebbene
non parli espressamente di danno morale, infatti, la norma “neppure esclude che possa tenersi conto di
tale tipo di danno”.
Inoltre,
il pregiudizio alla reputazione dell’autore rientra tra gli elementi da
prendere in considerazione per stabilire un risarcimento adeguato al
pregiudizio effettivo subito dal titolare del diritto.
Un
risarcimento costituito esclusivamente dai diritti ipotetici, quindi, come
quello richiesto da Mandarina e Mediaset e da una parte dei giudici spagnoli,
non è conforme alla Direttiva 2004/48/CE.
Del
resto, è proprio questa Direttiva che, allo scopo di “assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà
intellettuale”, esige che tenga conto delle “specificità del caso concreto” anche nella determinazione del
risarcimento del danno.
Perché questa sentenza è importante?
I chiarimenti della Corte di Giustizia sul tema del risarcimento del danno da
violazione dei diritti d’autore contribuiscono a rafforzare la tutela di
artisti interpreti esecutori, autori e produttori in tutti i Paesi UE, fissando
regole minime comuni.
Oltre al
danno morale, nella successiva sentenza OTK i giudici europei si
spingeranno oltre, ammettendo anche i c.d. danni punitivi (cioè di importo
superiore al pregiudizio economico subito dal danneggiato) per le violazioni
del diritto d’autore.