DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 25.01.2017, C-367/15, OTK

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi


Il caso
La vicenda sottoposta ai giudici europei nasce da una lite tra SFP, collecting polacca che tutela i titolari di diritti di proprietà intellettuale su opere audiovisive, e OTK, distributore di programmi tv via cavo, riguardo alla quantificazione dei compensi dovuti da quest’ultima per l’uso di opere protette dal diritto d’autore.
Alla Corte di Giustizia si chiede, in particolare, di valutare la compatibilità con il diritto dell’UE di una norma polacca in tema di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore.

La decisione della Corte di Giustizia

Per il diritto polacco, il titolare del diritto d’autore violato può richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione secondo i principi generali o mediante il pagamento di una somma pari al doppio del c.d. canone ipotetico, ossia del compenso che sarebbe stato dovuto per l’utilizzazione delle opere protette dal diritto d’autore (c.d. danni punitivi).
Interpretando l’art. 13 della Direttiva 2004/48/CE, la Corte di Giustizia chiarisce che le norme europee hanno introdotto uno standard minimo di tutela contro le violazioni del diritto d’autore. Gli Stati membri legittimamente possono estendere questa tutela ed è questo il caso del diritto polacco.
Inoltre, benché la Direttiva non abbia tra le proprie finalità quella di “introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo” (considerando 26), ciò non significa che i danni punitivi siano vietati in assoluto.
A sostegno della propria tesi, la Corte osserva che nel diritto polacco i danni punitivi non sono obbligatori, ma conseguono ad una scelta del titolare del diritto. Del resto, in alcuni casi, il doppio del canone ipotetico potrà essere persino essere inferiore al risarcimento conseguibile in base ai principi generali.  

Perché questa sentenza è importante?

Ispirata dall’obiettivo di garantire un “livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno”, proprio della Direttiva citata, la Corte di Giustizia ammette i danni punitivi in materia di violazione di diritti d’autore.
 Anche altri Stati membri, quindi, potranno introdurre norme simili a quella del diritto polacco nel proprio ordinamento nazionale.
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