Il caso
Zurs.net
trasmette via cavo programmi radio-tv, originariamente trasmessi dall’organismo
nazionale di radiodiffusione austriaco o da altre emittenti, attraverso una
c.d. antenna collettiva di piccole dimensioni.
AKM, collecting
di diritto d’autore austriaca, chiede a Zurs.net informazioni precise sugli
utenti da essa serviti, sui contenuti trasmessi e il conseguente pagamento di
un adeguato compenso.
Poiché Zurs.net
si oppone alla richiesta, il Tribunale commerciale di Vienna, a cui le due
società si rivolgono, chiede un chiarimento preliminare alla Corte di
Giustizia.
La decisione della Corte di Giustizia
Le
questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte riguardano l’interpretazione della
Dir. 2001/29/CE, in particolare la nozione di comunicazione al pubblico (art.
3).
La
tutela dei titolari dei diritti, secondo la Corte, va distinta a seconda di due
diverse ipotesi.
Quando
Zurs.net realizza una “ritrasmissione contestuale, completa e immutata di
trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione via cavo
sul territorio nazionale”, non realizza una comunicazione al pubblico ex
art. 3: mancano, infatti, gli elementi della novità del pubblico e della
diversità del mezzo tecnico di comunicazione richiesti dalla giurisprudenza UE
(Reha Training, SGAE)
per applicare tale norma. Ai titolari dei diritti, quindi, non spetta il diritto
di esclusiva.
Quando,
invece, attraverso l’antenna collettiva Zurs.net trasmette programmi di
emittenti diverse dall’organismo nazionale e che si trovano in altri Stati UE,
allora si ha una comunicazione al pubblico dell’opera protetta, che deve essere
espressamente autorizzata dai titolari dei diritti.
Non
si applica, infine, l’eccezione di “scarsa rilevanza dell’utilizzo...per cui
la legislazione nazionale già preveda eccezioni o limitazioni” (art. 5 Dir.
2001/29/CE): mediante un sistema di antenne collettive, infatti, un operatore
economico può raggiungere un numero molto ampio di destinatari potenziali, che
costituiscono il pubblico di una comunicazione che va espressamente
autorizzata.
Perché questa sentenza è importante?
Oltre a ribadire
i principi consolidati relativi alla nozione di comunicazione al pubblico di
opera protetta, la Corte specifica i limiti delle ritrasmissioni di opere
protette che non necessitano di autorizzazione da parte dei titolari dei
diritti.