DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 16.03.2017, C-138/16, Zurs.net

La ritrasmissione radiofonica di opere protette, a certe condizioni, può essere comunicazione al pubblico.

Il caso
Zurs.net trasmette via cavo programmi radio-tv, originariamente trasmessi dall’organismo nazionale di radiodiffusione austriaco o da altre emittenti, attraverso una c.d. antenna collettiva di piccole dimensioni. AKM, collecting di diritto d’autore austriaca, chiede a Zurs.net informazioni precise sugli utenti da essa serviti, sui contenuti trasmessi e il conseguente pagamento di un adeguato compenso. Poiché Zurs.net si oppone alla richiesta, il Tribunale commerciale di Vienna, a cui le due società si rivolgono, chiede un chiarimento preliminare alla Corte di Giustizia.

La decisione della Corte di Giustizia
Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte riguardano l’interpretazione della Dir. 2001/29/CE, in particolare la nozione di comunicazione al pubblico (art. 3). La tutela dei titolari dei diritti, secondo la Corte, va distinta a seconda di due diverse ipotesi. Quando Zurs.net realizza una “ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione via cavo sul territorio nazionale”, non realizza una comunicazione al pubblico ex art. 3: mancano, infatti, gli elementi della novità del pubblico e della diversità del mezzo tecnico di comunicazione richiesti dalla giurisprudenza UE (Reha Training, SGAE) per applicare tale norma. Ai titolari dei diritti, quindi, non spetta il diritto di esclusiva. Quando, invece, attraverso l’antenna collettiva Zurs.net trasmette programmi di emittenti diverse dall’organismo nazionale e che si trovano in altri Stati UE, allora si ha una comunicazione al pubblico dell’opera protetta, che deve essere espressamente autorizzata dai titolari dei diritti. Non si applica, infine, l’eccezione di “scarsa rilevanza dell’utilizzo...per cui la legislazione nazionale già preveda eccezioni o limitazioni” (art. 5 Dir. 2001/29/CE): mediante un sistema di antenne collettive, infatti, un operatore economico può raggiungere un numero molto ampio di destinatari potenziali, che costituiscono il pubblico di una comunicazione che va espressamente autorizzata.

Perché questa sentenza è importante?

Oltre a ribadire i principi consolidati relativi alla nozione di comunicazione al pubblico di opera protetta, la Corte specifica i limiti delle ritrasmissioni di opere protette che non necessitano di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
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