DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 31.05.2016, C-117/15, Reha Training

Ancora una conferma sulla nozione ampia di comunicazione al pubblico di opera protetta


Il caso

Un centro di riabilitazione tedesco, Reha Training, ha installato per i propri pazienti alcuni televisori, con i quali trasmette programmi televisivi. GEMA, collecting tedesca che tutela i diritti d’autore in campo musicale, richiede a Reha Training di pagare i compensi previsti dal diritto d’autore per la diffusione di tali programmi, ma questa si oppone, escludendo che ci sia una comunicazione al pubblico di opere protette e, dunque, che i compensi siano dovuti.
Il giudice tedesco chiede un chiarimento alla Corte di Giustizia.  

La decisione della Corte di Giustizia
La Corte – che, su richiesta del governo francese, si pronuncia in Grande Sezione (15 giudici) – coglie l’occasione per affinare la propria giurisprudenza sulla nozione di comunicazione al pubblico ai sensi degli artt. 3 Direttiva 2001/29 e 8 Direttiva 2006/115.
I giudici chiariscono preliminarmente che la nozione ha lo stesso significato in entrambe le norme, pur se queste si riferiscono a diritti diversi (rispettivamente, degli autori e degli artisti interpreti o esecutori/produttori fonografici), e che l’applicazione dell’art. 3 non esclude quella dell’art. 8. Richiamando alcuni casi precedenti – come SGAE, SCF, Phonographic Performance Ireland – la Corte riepiloga i quattro criteri in base ai quali si identifica una comunicazione al pubblico: esistenza di un atto di comunicazione, con ruolo imprescindibile dell’utente; presenza di un pubblico; novità del pubblico; carattere lucrativo della comunicazione.
Nel caso di Reha Training, per i giudici europei è proprio l’ultimo criterio – ossia la possibilità di trarre vantaggio economico per il centro riabilitativo dalla diffusione delle opere protette - che conferma la presenza di una comunicazione al pubblico di opere protette. Ai titolari dei diritti, quindi, spettano i compensi previsti dal diritto d’autore.  

Perché questa sentenza è importante?

La Corte è decisa nel ribadire che l’ambito della comunicazione al pubblico di opere protette è ampio. Gli utilizzatori hanno scarse giustificazioni per rifiutare il pagamento dei compensi spettanti ad autori, artisti interpreti o esecutori e produttori.
I giudici europei sembrano, anzi, voler superare la soluzione restrittiva proposta nel caso SCF, che aveva escluso la presenza di una comunicazione al pubblico nel caso di diffusione di musica negli studi dentistici.
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