DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Normativa

Regolamento (UE) 2018/302 28.02.2018 sul c.d. geoblocking

Prestazione di servizi e blocchi geografici indiscriminati: quale prospettiva per il diritto d’autore?

L’Unione europea, in armonia con l’obiettivo generale di sviluppo del mercato europeo come “spazio senza frontiere interne”, introduce un nuovo regolamento volto ad eliminare i blocchi e i limiti geografici ingiustificati che i professionisti applicano ai clienti nella prestazione di beni e servizi con mezzi elettronici.
Spesso, infatti, gli utenti di uno Stato membro diverso da quello del professionista subiscono un trattamento discriminatorio – blocco dell’accesso alle interfacce online, applicazione di condizioni generali e di accesso diverse, online e offline – rispetto a quello applicato agli utenti nazionali.  
La non discriminazione fondata su motivi di nazionalità, residenza o stabilimento nella prestazione di servizi transfrontalieri è un principio di diritto UE già espresso nella Direttiva 2006/123/CE (art. 20), il cui contenuto è meglio definito proprio da questo Regolamento.  
Alcuni limiti e regole settoriali specifiche, tuttavia, sono ritenuti ancora ammissibili.
Il Regolamento, per espressa previsione, infatti, fa salve “le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi”, in particolare la Direttiva 2001/29/CE. Sono esclusi, inoltre, dal campo di applicazione i “servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso” (art. 4, par. 1b) e i servizi audiovisivi (ad esempio quelli di accesso a trasmissioni di eventi sportivi).  
L’esclusione è coerente con il quadro del diritto d’autore esistente nell’UE, ancora legato alla regola di territorialità nazionale. Tuttavia, l’art. 9, par. 2 del Regolamento stabilisce che proprio l’estensione del divieto di geo-blocking ai servizi di accesso alle opere protette sia oggetto di una valutazione specifica della Commissione entro il 23 marzo 2020.  

La nuova disciplina si applica dal 3 dicembre 2018.  
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