L’Unione
europea, in armonia con l’obiettivo generale di sviluppo del mercato europeo
come “spazio senza frontiere interne”,
introduce un nuovo regolamento volto ad eliminare i blocchi e i limiti
geografici ingiustificati che i professionisti applicano ai clienti nella
prestazione di beni e servizi con mezzi elettronici.
Spesso,
infatti, gli utenti di uno Stato membro diverso da quello del professionista
subiscono un trattamento discriminatorio – blocco dell’accesso alle interfacce
online, applicazione di condizioni generali e di accesso diverse, online e
offline – rispetto a quello applicato agli utenti nazionali.
La non
discriminazione fondata su motivi di nazionalità, residenza o stabilimento nella
prestazione di servizi transfrontalieri è un principio di diritto UE già
espresso nella Direttiva
2006/123/CE (art. 20), il cui contenuto è meglio definito proprio da
questo Regolamento.
Alcuni
limiti e regole settoriali specifiche, tuttavia, sono ritenuti ancora
ammissibili.
Il
Regolamento, per espressa previsione, infatti, fa salve “le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti
connessi”, in particolare la Direttiva
2001/29/CE.
Sono
esclusi, inoltre, dal campo di applicazione i “servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere
tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di
opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel
permetterne l'uso” (art. 4, par. 1b) e i servizi audiovisivi (ad esempio
quelli di accesso a trasmissioni di eventi sportivi).
L’esclusione
è coerente con il quadro del diritto d’autore esistente nell’UE, ancora legato
alla regola di territorialità nazionale. Tuttavia, l’art. 9, par. 2 del
Regolamento stabilisce che proprio l’estensione del divieto di geo-blocking ai
servizi di accesso alle opere protette sia oggetto di una valutazione specifica
della Commissione entro il 23 marzo 2020.
La nuova
disciplina si applica dal 3 dicembre 2018.