La Direttiva rappresenta
uno dei testi principali in materia di libera prestazione dei servizi
nell’Unione Europea.
Essa si occupa di “servizi”
in generale, ossia di attività non salariate svolte nel territorio di uno Stato
membro sia a titolo di stabilimento, sia come libera prestazione di servizi
come definita nei Trattati UE.
Esclusioni
specifiche dal campo di applicazione della direttiva sono previste per alcuni
settori (tra cui, quelli dei servizi audiovisivi e radiofonici). Le attività
del settore della gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi,
tra l’altro, sono disciplinate anche dalla Direttiva 2014/26/UE,
specificamente volta al coordinamento delle normative degli Stati UE.
La Direttiva
introduce obblighi specifici per gli Stati in tema di cooperazione
amministrativa, regimi di autorizzazione per la prestazione dei servizi e
sistemi elettronici che agevolano lo scambio di informazioni interstatali.
Un’esclusione dal
regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla direttiva è prevista
anche in tema di diritti d’autore e diritti connessi (cfr. sentenza OSA).
Come ha precisato la Corte di Giustizia nella stessa sentenza, tuttavia, le
attività svolte dai soggetti che operano in tali ambiti – come gli enti di
gestione collettiva – rientrano ugualmente nella nozione di “servizi” prevista
dai Trattati UE e sono soggette alla relativa disciplina (che vieta, tra
l’altro, le discriminazioni fondate sulla nazionalità dei prestatori e/o dei
beneficiari dei servizi).
L’Italia ha
adeguato il proprio ordinamento alla fonte europea con il
D. Lgs. 59/2010.