DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. VI, 08.02.2016, n. 2468, SCF bis

Musica negli studi dentistici e diritti connessi: una decisione ancora attuale?

Il caso
Davanti ai giudici di Milano prima e alla Corte di Cassazione poi, SCF, collecting che tutela i diritti connessi dei produttori fonografici, chiede ad un dentista il pagamento del compenso per la diffusione di musica nel suo studio professionale. La vicenda è analoga a quella affrontata dalla Corte di Giustizia nella controversa sentenza SCF, a cui la Cassazione, in modo criticabile, aderisce.  
La decisione della Corte di Cassazione
Proprio perché, secondo la Corte, il caso ricalca quello deciso nella citata sentenza SCF, la soluzione deve essere la stessa: l’utilizzo di opere protette negli studi dentistici non è considerato comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e ai titolari dei diritti connessi non spetta alcun compenso. L’ordinanza sottolinea il valore vincolante e retroattivo delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia negli Stati membri. Sono richiamati, inoltre, alcuni precedenti dei giudici europei – SGAE, Phonographic Performance (Ireland), OSA e ITV Broadcasting – che, sotto diversi aspetti e spesso in modo difforme dalla sentenza SCF, hanno riguardato il tema della comunicazione al pubblico. Per la Cassazione, tuttavia, tra queste sentenze non c’è alcun contrasto e il principio stabilito in SCF può essere applicato anche nel caso attuale. La decisione, in conclusione, afferma che è soprattutto l’elemento del pubblico, inteso in senso quantitativo, a mancare nell’ipotesi della musica negli studi dentistici, escludendola dal campo di applicazione dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE.  
Perché questa ordinanza è importante?
La soluzione della Cassazione – condizionata dall’analogia con il caso SCF – non è convincente, soprattutto alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia. Alcune sentenze citate (OSA, SGAE, Phonographic Performance Ireland) hanno affermato che c’è comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 in ambiti simili a quello degli studi dentistici, quali istituti termali e camere d’albergo. In particolare, nel caso Reha Training la Corte di Giustizia sembra aver superato l’interpretazione restrittiva proposta in SCF, che deve essere limitata al suo specifico contesto, come auspicato dall’Avvocato Generale Bot nelle conclusioni rese nella causa Reha Training. Anche i giudici italiani dovrebbero, di conseguenza, adeguarsi alla nuova tendenza, garantendo una miglior tutela ai titolari dei diritti.  
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