DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 29.11.2017, C-265/2016, VCAST

Registrazione di programmi tv in cloud computing: occorre l’autorizzazione dei titolari dei diritti


Il caso
La società inglese VCAST offre sul proprio sito internet un servizio di videoregistrazione da remoto in cloud computing di programmi tv, che gli utenti scelgono dalla programmazione di varie emittenti tv resa disponibile sul sito. Tra le emittenti, c’è l’italiana RTI S.p.A., che, in giudizio contro VCAST davanti al tribunale di Torino, contesta la legittimità del servizio di videoregistrazione su cloud e ottiene un provvedimento cautelare favorevole di inibitoria dal servizio.
Alla Corte di Giustizia è sottoposta la questione pregiudiziale della compatibilità del servizio prestato da VCAST con la Direttiva 2001/29.  

La decisione della Corte di Giustizia

La Corte premette che il principio di libera circolazione dei servizi informatici sancito dalla Direttiva e-commerce 2000/31 è espressamente escluso con riferimento al diritto d’autore e ai diritti connessi.
Il quesito è incentrato sul tema della copia privata: un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di opere protette rientra nell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’art. 5, par. 2, lett. b) della direttiva (copia privata), non richiedendo il consenso del titolare del diritto?
La Corte di Giustizia innanzitutto ricorda che l’eccezione di copia privata deve essere intrepretata restrittivamente e in ogni caso non impone al titolare dei diritti sulle opere protette di “tollerare…violazioni dei suoi diritti che la realizzazione di copia privata può comportare”.
Evidenziando poi il fatto che VCAST non si limita a organizzare la riproduzione dei programmi tv, ma dà accesso alle registrazioni delle emittenti televisive, la Corte osserva che il sito internet offre una “doppia funzionalità”, ossia sia un servizio di riproduzione di opere sia uno di messa a disposizione delle stesse. Tale messa a disposizione, tuttavia, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29. Ricorrono, infatti, i tradizionali requisiti dell’atto di comunicazione e del pubblico nuovo (vedi anche SCF e SGAE). Per poter prestare il proprio servizio, dunque, occorre il preventivo consenso dei titolari dei diritti, che sono titolari di un diritto esclusivo.  

Perché questa sentenza è importante?

Anche in questa pronuncia la Corte di Giustizia ribadisce che la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi deve essere intesa in senso lato e ricomprendere ogni comunicazione al pubblico, inclusa quella realizzata tramite l’“intervento attivo” dell’operatore che mette a disposizione opere protette per la registrazione su cloud di emissioni tv.
Il titolare del diritto d’autore o del diritto connesso dunque è libero di decidere se autorizzare o vietare anche tale utilizzazione della sua opera.
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