Il caso
La
società inglese VCAST offre sul proprio sito internet un servizio di
videoregistrazione da remoto in cloud
computing di programmi tv, che gli utenti scelgono dalla programmazione di
varie emittenti tv resa disponibile sul sito. Tra le emittenti, c’è l’italiana
RTI S.p.A., che, in giudizio contro VCAST davanti al tribunale di Torino,
contesta la legittimità del servizio di videoregistrazione su cloud e ottiene un provvedimento
cautelare favorevole di inibitoria dal servizio.
Alla
Corte di Giustizia è sottoposta la questione pregiudiziale della compatibilità
del servizio prestato da VCAST con la Direttiva 2001/29.
La decisione della Corte di Giustizia
La Corte
premette che il principio di libera circolazione dei servizi informatici
sancito dalla Direttiva e-commerce 2000/31 è espressamente escluso con riferimento al
diritto d’autore e ai diritti connessi.
Il
quesito è incentrato sul tema della copia privata: un servizio di
videoregistrazione da remoto su cloud
di opere protette rientra nell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione
di cui all’art. 5, par. 2, lett. b) della direttiva (copia privata), non
richiedendo il consenso del titolare del diritto?
La Corte
di Giustizia innanzitutto ricorda che l’eccezione di copia privata deve essere
intrepretata restrittivamente e in ogni caso non impone al titolare dei diritti
sulle opere protette di “tollerare…violazioni
dei suoi diritti che la realizzazione di copia privata può comportare”.
Evidenziando
poi il fatto che VCAST non si limita a organizzare la riproduzione dei programmi
tv, ma dà accesso alle registrazioni delle emittenti televisive, la Corte
osserva che il sito internet offre una “doppia
funzionalità”, ossia sia un servizio di riproduzione di opere sia uno di
messa a disposizione delle stesse.
Tale
messa a disposizione, tuttavia, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29.
Ricorrono, infatti, i tradizionali requisiti dell’atto di comunicazione e del
pubblico nuovo (vedi anche SCF e SGAE). Per
poter prestare il proprio servizio, dunque, occorre il preventivo consenso dei
titolari dei diritti, che sono titolari di un diritto esclusivo.
Perché questa sentenza è importante?
Anche in
questa pronuncia la Corte di Giustizia ribadisce che la tutela del diritto
d’autore e dei diritti connessi deve essere intesa in senso lato e
ricomprendere ogni comunicazione al pubblico, inclusa quella realizzata tramite
l’“intervento attivo” dell’operatore
che mette a disposizione opere protette per la registrazione su cloud di emissioni tv.
Il
titolare del diritto d’autore o del diritto connesso dunque è libero di
decidere se autorizzare o vietare anche tale utilizzazione della sua opera.