DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 16.02.2017, C-641/2015, Edelweiss

Radio e TV nelle camere d'albergo: i diritti connessi degli emittenti radio-TV


Il caso
Una collecting austriaca rappresentativa di diversi organismi radio-TV chiede all’hotel Edelweiss il risarcimento del danno per la diffusione non autorizzata di programmi televisivi nelle camere d’albergo. Secondo la collecting, l’hotel realizza in questo modo un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, comma 3, Dir. 2006/115  e viola il diritto esclusivo degli organismi radio-TV previsto dalla stessa norma di autorizzare la comunicazione. L’hotel si difende, invece, affermando il contrario.
Alla Corte di Giustizia l’ultima parola.

La decisione della Corte di Giustizia
Richiamando alcune sue sentenze (SGAE, Phonographic Performance Ireland), la Corte ricorda che la trasmissione di programmi radio-TV in camere d’albergo costituisce atto di comunicazione al pubblico sia per la direttiva 2001/29 sia per la direttiva 2006/115.
La sentenza, tuttavia, concerne un’ipotesi diversa da quelle affrontate nelle sentenze citate e ruota intorno all’art. 8, comma 3 dir. 2006/115, in particolare al concetto di “luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso” in cui tale comunicazione al pubblico deve verificarsi affinché sorga il diritto esclusivo di autorizzazione/diniego per gli organismi radio-TV (distinto da quello di autori, artisti interpreti o esecutori e produttori fonografici).
L’art. 8, comma 3 richiama testualmente la Convenzione di Roma 1961 sulla tutela della proprietà intellettuale  e chiarisce che il “pagamento di un diritto d’ingresso” deve essere inteso come puro corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione. Il prezzo di un pranzo al ristorante con sottofondo di radio o TV, al contrario, non rientra in tale definizione.
Applicando un analogo ragionamento, i giudici escludono in questo caso che il prezzo della camera sia il corrispettivo della comunicazione al pubblico di un’emissione radiofonica o televisiva. Nessun diritto esclusivo spetta, quindi, agli organismi radio-TV.  

Perché questa sentenza è importante?
A differenza dei casi SGAE e Phonographic Performance, il diritto esclusivo degli organismi radio-TV sulla comunicazione delle loro emissioni non sorge nel caso di diffusione di programmi televisivi e radiofonici in una camera d’albergo.
Questa limitazione, tuttavia, discende dalla diversa formulazione della direttiva 2006/115 nella parte in cui si rivolge agli organismi radio-TV (art. 8, comma 3) e non incide sul diverso diritto di autori, artisti interpreti ed esecutori e produttori fonografici.                                        
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