Abrogando e
sostituendo la risalente Direttiva 93/98/CEE, la Direttiva 2006/116/CE armonizza
le discipline degli Stati membri quanto a durata e decorrenza della protezione
del diritto d’autore e dei diritti connessi. Le discipline nazionali, infatti,
risentono di trattati internazionali -
la Convenzione di Berna del 1886 e Convenzione di Roma del 1961 - che fissano
solo limiti minimi di durata e lasciano agli Stati ampia discrezionalità.
Questa Direttiva stabilisce
che i diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche durano tutta la vita
dell’autore e sino al settantesimo anno dopo la sua sua morte,
indipendentemente dal momento in cui l’opera è resa accessibile. Regole
specifiche sono introdotte per le opere anonime o pseudonime e per quelle
collettive.
La durata della
protezione dei diritti connessi, invece, è fissata in cinquant’anni dopo la
prima esecuzione, o, quando la fissazione dell’esecuzione è lecitamente
pubblicata o comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono
l’esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico.
Analogo regime vale per i diritti dei produttori fonografici.
Infine, la Direttiva istituisce regole uniformi anche quanto alla protezione di opere
originarie di Paesi extra-UE e stabilisce che tutti i termini previsti si
computino dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica il
fatto costitutivo del diritto.
Poiché le
disposizioni della Legge sul Diritto d’Autore erano già conformi a quanto
previsto dalla direttiva, l’Italia non ha avuto bisogno di un atto di
recepimento specifico. Alcune modifiche
sono state apportate, invece, a seguito della Direttiva 2011/77/UE, che
ha parzialmente modificato la Direttiva 2006/116/CE.