DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Normativa

Direttiva 2006/116/CE 27.12.2006 protezione durata diritti connessi

Diritto d'autore e diritti connessi: i limiti temporali della protezione UE


Abrogando e sostituendo la risalente Direttiva 93/98/CEE, la Direttiva 2006/116/CE armonizza le discipline degli Stati membri quanto a durata e decorrenza della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Le discipline nazionali, infatti, risentono di trattati internazionali  - la Convenzione di Berna del 1886 e Convenzione di Roma del 1961 - che fissano solo limiti minimi di durata e lasciano agli Stati ampia discrezionalità.
Questa Direttiva stabilisce che i diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche durano tutta la vita dell’autore e sino al settantesimo anno dopo la sua sua morte, indipendentemente dal momento in cui l’opera è resa accessibile. Regole specifiche sono introdotte per le opere anonime o pseudonime e per quelle collettive.
La durata della protezione dei diritti connessi, invece, è fissata in cinquant’anni dopo la prima esecuzione, o, quando la fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l’esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico. Analogo regime vale per i diritti dei produttori fonografici.  
Infine, la Direttiva istituisce regole uniformi anche quanto alla protezione di opere originarie di Paesi extra-UE e stabilisce che tutti i termini previsti si computino dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica il fatto costitutivo del diritto.  
Poiché le disposizioni della Legge sul Diritto d’Autore erano già conformi a quanto previsto dalla direttiva, l’Italia non ha avuto bisogno di un atto di recepimento specifico.  Alcune modifiche sono state apportate, invece, a seguito della Direttiva 2011/77/UE, che ha parzialmente modificato la Direttiva 2006/116/CE.
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