La Direttiva disciplina il regime giuridico
europeo delle opere orfane con riferimento agli utilizzi compiuti da soggetti
attivi nella promozione del patrimonio culturale (biblioteche, archivi, istituti
di istruzione o per il patrimonio cinematografico, emittenti di servizio
pubblico…).
Si fornisce una definizione europea di tali
opere, ossia quelle per le quali “nessuno
dei titolari dei diritti…è stato
individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato…non rintracciato”.
La ricerca del titolare del diritto deve essere diligente e gli Stati sono
obbligati a condividere le informazioni raccolte, anche grazie ad una banca
dati europea creata dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno
(UAMI).
La Direttiva obbliga gli Stati ad introdurre
nel proprio ordinamento un’eccezione al diritto di riproduzione e messa a
disposizione di cui agli artt. 2-3 Dir. 2001/29/CE per gli utilizzi
delle opere orfane da parte dei soggetti elencati, quando perseguano scopi
connessi alla loro missione di interesse pubblico in campo culturale.
L’Italia ha recepito la Direttiva 2012/28/UE
con il D. Lgs. 10.11.2014, n. 163, che ha
introdotto modifiche alla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941).