DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 19.12.2019, C-263/18, Tom Kabinet

Mercato di libri elettronici di seconda mano: nuove forme di “comunicazione al pubblico” di opere protette

Il caso
NUV e GAU, collecting olandesi che tutelano gli interessi degli editori, promuovono un’azione contro Tom Kabinet, casa editrice che, tramite il proprio sito web, gestisce un mercato online di libri elettronici di seconda mano. Attraverso l’iscrizione ad un “club di lettura” e dietro pagamento di una somma di denaro, infatti, gli utenti di Tom Kabinet possono acquistare libri elettronici acquistati da Tom Kabinet o donati al club da altri utenti. Le collecting ritengono che, in questo modo, Tom Kabinet realizzi una comunicazione al pubblico non autorizzata, in violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Il tribunale olandese si rivolge alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale per risolvere la questione.

La decisione della Corte di Giustizia
Precisata la richiesta del giudice olandese, la Corte di Giustizia deve stabilire se la fornitura mediante download di un libro elettronico, per un periodo di tempo illimitato e dunque permanente, rientri nella nozione di “comunicazione al pubblico(art. 3 dir. 2001/29) o in quella di “distribuzione” (art. 4 stessa direttiva). La qualificazione nell’una o nell’altra fattispecie non è indifferente: entrambi sono diritti esclusivi dei rispettivi titolari, ma, mentre per la distribuzione vale il principio di esaurimento – in virtù del quale il diritto esclusivo si esaurisce “nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso” – ogni atto di comunicazione al pubblico deve essere espressamente autorizzato dal titolare del diritto. La Corte, dopo aver richiamato quanto previsto dal Trattato WIPO sui fonogrammi, precisa da un lato che la comunicazione al pubblico comprende “gli atti di trasmissione interattiva on-demand”, dall’altro che la distribuzione riguarda solo i supporti tangibili, le copie materiali, non quelle digitali. In seguito, richiamando la propria giurisprudenza in materia di comunicazione al pubblico – in particolare, le sentenze SGAE e Filmspeler – i giudici europei ritengono che sussistano entrambi i requisiti richiesti dall’art. 3 Dir. 2001/29: (i) la comunicazione dell’opera, poiché “Tom Kabinet mette le opere di cui trattasi a disposizione di qualunque persona si registri sul sito Internet del club di lettura, la quale può avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto”; (ii) la presenza di un pubblico nuovo, ossia un “numero notevole…di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera” tramite il club di lettura, pubblico non preso in considerazione dal titolare del diritto in precedenza. La fornitura di libri elettronici compiuta da Tom Kabinet tramite il club di lettura, pertanto, richiede il preventivo consenso dei titolari dei diritti.

Perché questa sentenza è importante?
Benché riferita ad opere letterarie, la decisione della Corte di Giustizia potrebbe essere interessante anche per i titolari dei diritti sulle opere musicali, sempre più diffuse e accessibili tramite piattaforme online. I gestori di tali piattaforme, dunque, devono prestare attenzione: il consenso degli aventi diritto resta imprescindibile per qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera.
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