Il caso
SIAE
contesta davanti al Tribunale di Roma la legittimità dell’attività svolta in
Italia da Soundreef Ltd, società inglese di gestione dei diritti d’autore,
accusandola di concorrenza sleale e rivendicando il proprio diritto esclusivo,
previsto dalla legge, di concedere licenze sugli utilizzi di opere musicali nel
territorio italiano.
Soundreef,
dall’altra parte, afferma che il diritto italiano viola la Direttiva
2014/26/UE e l’art. 56 TFUE perché impedisce ad alcuni soggetti – le
c.d. entità di gestione indipendenti – di operare nel mercato
dell’intermediazione dei diritti d’autore.
I giudici
civili di Roma si rivolgono alla Corte di Giustizia UE in via pregiudiziale.
La decisione del Tribunale di Roma
Il
Tribunale di Roma ricostruisce il quadro giuridico di riferimento europeo ed
italiano in materia di intermediazione di diritti d’autore.
La
Direttiva 2014/26 – recepita in Italia dal D.Lgs. 35/2017
e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 148/2017
- ha riconosciuto la definitiva apertura alla concorrenza del mercato dei
diritti d’autore in Europa, prevedendo due diversi modelli organizzativi per
gli operatori, gli organismi di gestione collettiva (ogc) e le entità di
gestione indipendente (egi).
In
Italia, tuttavia, di fatto “(si) preclude
alle egi di operare in Italia”, non essendo queste ricomprese nell’elenco
dei soggetti che possono svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore
(art. 4.2 D.Lgs. 35/2017, che rinvia all’art. 180 LDA).
Tale
limitazione richiederebbe “una specifica
giustificazione”, difficile da trovare, però, poiché l’attività di
intermediazione svolta da ogc ed egi è “strutturalmente
identica”.
Anche la
Direttiva 2014/26, del resto, “nella
maggior parte delle sue disposizioni considera unitariamente l’attività di
gestione collettiva dei diritti, nel duplice aspetto dell’acquisizione dei
mandati degli autori e della concessione di licenze agli utilizzatori”.
Non vale
neanche il richiamo alla sentenza della Corte UE nel caso OSA,
che è “chiaramente riferita al quadro
normativo anteriore alla direttiva 2014/26”, che riguardava il diverso tema
della legittimità del monopolio, ora “venuto
meno secondo la stessa SIAE”.
Al
Tribunale di Roma non resta che chiedere alla Corte di Giustizia se la
Direttiva 2014/26 proibisca ad una legge nazionale di escludere le entità di
gestione indipendente, costituite in Italia o in un altro Stato UE, dal mercato
dell’intermediazione dei diritti d’autore.
Perché questa ordinanza è importante?
Il dubbio
del Tribunale di Roma sulla compatibilità della legge italiana con la Direttiva
2014/26 è fondato: le limitazioni che le entità di gestione indipendente
subiscono – già criticate a seguito del D. L. 148/2017 – si scontrano con
l’impostazione pro-concorrenziale del diritto UE.
Limitazioni
ingiustificate, benché circoscritte alle sole specifiche utilizzazioni dei
diritti d’autore su opere dell’ingegno elencate nell’art. 180 LDA (non si applicano
cioè né ad utilizzazioni diverse - es.: on
line - né ai diritti connessi al diritto d’autore: v. art. 8 D.Lgs.
35/2017). Per la ricostruzione dell’ambito di operatività dell’art. 180 LDA e
più in generale del mercato in cui opera la SIAE, si segnala anche la recente
decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Non
valgono neppure antichi alibi legati al monopolio della SIAE, che non
corrisponde più alla realtà di libera concorrenza nella gestione dei diritti
d’autore e dei diritti connessi in Italia.
Saprà la
Corte di Giustizia UE rimediare a questa ingiustificata disparità di
trattamento?