DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

Tribunale di Roma, sez. XVII spec. impresa, 23.11.2018, Soundreef

Entità di gestione indipendente e limiti di attività in Italia: alla Corte di Giustizia la parola sulla compatibilità con la c.d. Direttiva Barnier

Il caso
SIAE contesta davanti al Tribunale di Roma la legittimità dell’attività svolta in Italia da Soundreef Ltd, società inglese di gestione dei diritti d’autore, accusandola di concorrenza sleale e rivendicando il proprio diritto esclusivo, previsto dalla legge, di concedere licenze sugli utilizzi di opere musicali nel territorio italiano. Soundreef, dall’altra parte, afferma che il diritto italiano viola la Direttiva 2014/26/UE e l’art. 56 TFUE perché impedisce ad alcuni soggetti – le c.d. entità di gestione indipendenti – di operare nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore. I giudici civili di Roma si rivolgono alla Corte di Giustizia UE in via pregiudiziale.  
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma ricostruisce il quadro giuridico di riferimento europeo ed italiano in materia di intermediazione di diritti d’autore. La Direttiva 2014/26 – recepita in Italia dal D.Lgs. 35/2017 e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 148/2017 - ha riconosciuto la definitiva apertura alla concorrenza del mercato dei diritti d’autore in Europa, prevedendo due diversi modelli organizzativi per gli operatori, gli organismi di gestione collettiva (ogc) e le entità di gestione indipendente (egi). In Italia, tuttavia, di fatto “(si) preclude alle egi di operare in Italia”, non essendo queste ricomprese nell’elenco dei soggetti che possono svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore (art. 4.2 D.Lgs. 35/2017, che rinvia all’art. 180 LDA). Tale limitazione richiederebbe “una specifica giustificazione”, difficile da trovare, però, poiché l’attività di intermediazione svolta da ogc ed egi è “strutturalmente identica”. Anche la Direttiva 2014/26, del resto, “nella maggior parte delle sue disposizioni considera unitariamente l’attività di gestione collettiva dei diritti, nel duplice aspetto dell’acquisizione dei mandati degli autori e della concessione di licenze agli utilizzatori”. Non vale neanche il richiamo alla sentenza della Corte UE nel caso OSA, che è “chiaramente riferita al quadro normativo anteriore alla direttiva 2014/26”, che riguardava il diverso tema della legittimità del monopolio, ora “venuto meno secondo la stessa SIAE”. Al Tribunale di Roma non resta che chiedere alla Corte di Giustizia se la Direttiva 2014/26 proibisca ad una legge nazionale di escludere le entità di gestione indipendente, costituite in Italia o in un altro Stato UE, dal mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.  
Perché questa ordinanza è importante?
Il dubbio del Tribunale di Roma sulla compatibilità della legge italiana con la Direttiva 2014/26 è fondato: le limitazioni che le entità di gestione indipendente subiscono – già criticate a seguito del D. L. 148/2017 – si scontrano con l’impostazione pro-concorrenziale del diritto UE. Limitazioni ingiustificate, benché circoscritte alle sole specifiche utilizzazioni dei diritti d’autore su opere dell’ingegno elencate nell’art. 180 LDA (non si applicano cioè né ad utilizzazioni diverse - es.: on line - né ai diritti connessi al diritto d’autore: v. art. 8 D.Lgs. 35/2017). Per la ricostruzione dell’ambito di operatività dell’art. 180 LDA e più in generale del mercato in cui opera la SIAE, si segnala anche la recente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Non valgono neppure antichi alibi legati al monopolio della SIAE, che non corrisponde più alla realtà di libera concorrenza nella gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in Italia. Saprà la Corte di Giustizia UE rimediare a questa ingiustificata disparità di trattamento?
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