Il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1 settembre 1975 reca norme sulla determinazione
della misura e della ripartizione dei compensi per diritti connessi in campo
musicale, ex articolo 73 della LDA, destinati ai produttori di fonogrammi e agli
artisti interpreti ed esecutori.
Con l’emanazione del Decreto il legislatore ha
voluto disciplinare alcuni aspetti della fase di negoziazione tra produttori
dei fonogrammi e gli utilizzatori delle opere protette con l’obiettivo di
attuare quanto disposto dall’articolo 73 della legge sul diritto d’autore.
In particolare si prevede che in difetto di
accordo tra le parti sulla determinazione del compenso, si applichi il criterio
del 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti
alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione
da parte degli utilizzatori.
È previsto inoltre che i produttori di
fonogrammi depositino su un conto bancario i proventi destinati agli artisti
interpreti ed esecutori e che gli accordi stipulati rimangano in vigore fino a
nuovo accordo.
Il Decreto prevede inoltre che le norme
contenute si applichino a tutti gli utilizzatori ad esclusione della RAI in
qualità di ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Come
previsto dallo stesso Decreto è nel successivo 1976 con dedicato provvedimento
che è stata disciplinata attività di determinazione del compenso dovuto per i
diritti connessi al diritto d’autore da parte della RAI.
Il decreto è rimasto in vigore fino
all’approvazione del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
febbraio 2015 da cui è stato interamente sostituito.
Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.