Il caso
Una collecting lettone che tutela i titolari
di diritti d’autore sostiene davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(Corte EDU) che la Lettonia ha violato l’art. 1 Primo Protocollo Addizionale
alla CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e i diritti esclusivi
degli autori, nel prevedere l’obbligo legale di concludere un contratto di
licenza tra collecting e utilizzatori.
A livello
nazionale, la causa ha visto contrapposte la collecting Sia Akka/Laa e alcune emittenti, per il risarcimento dei
danni derivanti dall’utilizzo non autorizzato di opere protette. I giudici nazionali,
accogliendo il ricorso, hanno stabilito che tra le parti dovesse sottoscriversi
un contratto di licenza di cui hanno determinato direttamente il contenuto
economico, come previsto dal diritto lettone.
È proprio
l’imposizione obbligatoria del contratto che,
secondo Sia Akka/Laa, viola il diritto esclusivo degli autori di concludere
liberamente licenze per l’utilizzo delle proprie opere.
La decisione della Corte EDU
La prima
questione affrontata dalla Corte EDU riguarda la legittimazione di un ente
collettivo a rivendicare la violazione di un diritto spettante agli individui
da lui rappresentati.
La
risposta è affermativa. In Lettonia – come in tutti gli altri Paesi UE, cfr. Direttiva
2014/26/UE – alcuni diritti patrimoniali degli autori e degli artisti
interpreti esecutori devono essere gestiti collettivamente, da organizzazioni
che assumono forme diverse ma che godono di ampi poteri di gestione dei
diritti. Poiché, a causa del suo ruolo, la collecting
può essere destinataria di decisioni che pregiudicano quei diritti, essa
subisce un danno diretto che può lamentare davanti alla Corte EDU.
La
seconda questione verte sull’applicabilità dell’art. 1 Primo Protocollo
Addizionale CEDU al diritto d’autore sulle opere musicali. L’art. 1 parla di “possession”, termine dal significato ampio
che per la Corte include i diritti di proprietà intellettuale sotto il loro
profilo patrimoniale. La collecting, da
cui tali diritti sono gestiti, è dunque titolare di una situazione giuridica di
aspettativa tutelata dall’art. 1.
Infine,
seguendo il suo caratteristico schema di ragionamento, la Corte EDU si
interroga se l’ordine giudiziale di concludere la licenza costituisca una
interferenza illecita nel diritto della collecting.
La
risposta è negativa. L’obbligo di concludere la licenza, infatti, è (i) previsto
dalla legge, (ii) volto allo scopo legittimo di bilanciare il diritto del
titolare ad un equo compenso per l’utilizzo di opere protette e quello
dell’utilizzatore ad ottenere una licenza per la riproduzione delle opere e
(iii) coerente, più in generale, con il giusto equilibrio degli interessi
coinvolti (degli autori e del pubblico che fruisce delle opere).
L’obbligo
legale di concludere una licenza per l’utilizzo di opere musicali è dunque
legittimo.
Perché questa sentenza è importante?
L’insolita
prospettiva della Corte EDU dimostra che diritto d’autore e diritti connessi
sono, sotto certi punti di vista, anche diritti dell’uomo tutelati dal sistema
della CEDU. Ogni interferenza con essi, dunque, deve essere verificata
rigorosamente.
I diritti
di autori e artisti interpreti esecutori, tuttavia, devono essere contemperati
con l’interesse generale del pubblico che utilizza le loro opere.