DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 12.07.2016, ric. 562/05, Sia Akka/Laa c. Lettonia

Diritto d’autore, diritti connessi e collecting society nella prospettiva dei diritti umani

Il caso
Una collecting lettone che tutela i titolari di diritti d’autore sostiene davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) che la Lettonia ha violato l’art. 1 Primo Protocollo Addizionale alla CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e i diritti esclusivi degli autori, nel prevedere l’obbligo legale di concludere un contratto di licenza tra collecting e utilizzatori. A livello nazionale, la causa ha visto contrapposte la collecting Sia Akka/Laa e alcune emittenti, per il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo non autorizzato di opere protette. I giudici nazionali, accogliendo il ricorso, hanno stabilito che tra le parti dovesse sottoscriversi un contratto di licenza di cui hanno determinato direttamente il contenuto economico, come previsto dal diritto lettone. È proprio l’imposizione obbligatoria del contratto che, secondo Sia Akka/Laa, viola il diritto esclusivo degli autori di concludere liberamente licenze per l’utilizzo delle proprie opere.  
La decisione della Corte EDU
La prima questione affrontata dalla Corte EDU riguarda la legittimazione di un ente collettivo a rivendicare la violazione di un diritto spettante agli individui da lui rappresentati. La risposta è affermativa. In Lettonia – come in tutti gli altri Paesi UE, cfr. Direttiva 2014/26/UE – alcuni diritti patrimoniali degli autori e degli artisti interpreti esecutori devono essere gestiti collettivamente, da organizzazioni che assumono forme diverse ma che godono di ampi poteri di gestione dei diritti. Poiché, a causa del suo ruolo, la collecting può essere destinataria di decisioni che pregiudicano quei diritti, essa subisce un danno diretto che può lamentare davanti alla Corte EDU. La seconda questione verte sull’applicabilità dell’art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU al diritto d’autore sulle opere musicali. L’art. 1 parla di “possession”, termine dal significato ampio che per la Corte include i diritti di proprietà intellettuale sotto il loro profilo patrimoniale. La collecting, da cui tali diritti sono gestiti, è dunque titolare di una situazione giuridica di aspettativa tutelata dall’art. 1. Infine, seguendo il suo caratteristico schema di ragionamento, la Corte EDU si interroga se l’ordine giudiziale di concludere la licenza costituisca una interferenza illecita nel diritto della collecting. La risposta è negativa. L’obbligo di concludere la licenza, infatti, è (i) previsto dalla legge, (ii) volto allo scopo legittimo di bilanciare il diritto del titolare ad un equo compenso per l’utilizzo di opere protette e quello dell’utilizzatore ad ottenere una licenza per la riproduzione delle opere e (iii) coerente, più in generale, con il giusto equilibrio degli interessi coinvolti (degli autori e del pubblico che fruisce delle opere). L’obbligo legale di concludere una licenza per l’utilizzo di opere musicali è dunque legittimo.  
Perché questa sentenza è importante?
L’insolita prospettiva della Corte EDU dimostra che diritto d’autore e diritti connessi sono, sotto certi punti di vista, anche diritti dell’uomo tutelati dal sistema della CEDU. Ogni interferenza con essi, dunque, deve essere verificata rigorosamente. I diritti di autori e artisti interpreti esecutori, tuttavia, devono essere contemperati con l’interesse generale del pubblico che utilizza le loro opere.
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