DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 7.08.2018, C-161/2017, Renckhoff

Opere protette da un sito internet ad un altro: il caso delle fotografie

Il caso
Nell’ambito di un progetto scolastico, una studentessa di un liceo tedesco carica su un sito internet una fotografia, pubblicata con il consenso del titolare del diritto su un altro sito. Il fotografo autore dell’opera ritiene che l’utilizzo sul secondo sito, da lui non autorizzato, violi i suoi diritti d’autore. La Corte, interrogata in via pregiudiziale dal giudice tedesco, precisa i confini della nozione di comunicazione al pubblico (art. 3 Direttiva 2001/29/CE) nell’ambiente web.  

La decisione della Corte di Giustizia

La messa in rete su un sito web di una fotografia precedentemente già pubblicata su un altro sito, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare dei diritti, costituisce una comunicazione al pubblico? Due elementi compongono la nozione di comunicazione al pubblico: l’atto di comunicazione – qui costituito dalla messa in rete della fotografia, dopo averla copiata su un server privato – ed il pubblico – tutti i potenziali utilizzatori del sito internet. In alcune sentenze relative a collegamenti ipertestuali a siti contenenti pubblicazioni autorizzate di opere – Svensson, BestWater International – la Corte ha escluso la presenza di una nuova comunicazione al pubblico. Questo caso, tuttavia, è differente: la messa in rete dell’opera su un nuovo sito, diverso da quello per il quale il titolare del diritto aveva dato il consenso, lo priva della possibilità di esercitare il controllo sulla comunicazione dell’opera, poiché una revoca dell’autorizzazione alla pubblicazione sarebbe inefficace nei confronti della nuova messa in rete. L’art. 3, infatti, attribuisce ai titolari “un diritto di natura precauzionale” di frapporsi a qualsiasi utilizzo delle proprie opere senza il consenso e tale diritto sarebbe privo di effetto pratico, se non si considerasse la nuova messa in rete come comunicazione al pubblico, essendo “impossibile o considerevolmente più difficile” per l’autore richiedere la fine della comunicazione stessa.

Perché questa sentenza è importante?
Per la Corte di Giustizia, una qualsiasi pubblicazione di opera protetta su un sito internet, se autorizzata, non comporta un “esaurimento del diritto di comunicazione” ed anzi l’art. 3 prevede proprio il contrario: ecco perché la nuova messa in rete, su un sito diverso, richiede il consenso del titolare del diritto. Tale principio, qui riferito alle fotografie, vale naturalmente anche per le opere musicali.
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