Il caso
Nell’ambito
di un progetto scolastico, una studentessa di un liceo tedesco carica su un
sito internet una fotografia, pubblicata con il consenso del titolare del
diritto su un altro sito. Il fotografo autore dell’opera ritiene che l’utilizzo
sul secondo sito, da lui non autorizzato, violi i suoi diritti d’autore.
La Corte,
interrogata in via pregiudiziale dal giudice tedesco, precisa i confini della
nozione di comunicazione al pubblico
(art. 3 Direttiva 2001/29/CE) nell’ambiente web.
La decisione della Corte di Giustizia
La messa
in rete su un sito web di una fotografia precedentemente già pubblicata su un
altro sito, senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare dei diritti,
costituisce una comunicazione al pubblico?
Due
elementi compongono la nozione di comunicazione
al pubblico: l’atto di comunicazione – qui costituito dalla messa in rete
della fotografia, dopo averla copiata su un server privato – ed il pubblico –
tutti i potenziali utilizzatori del sito internet.
In alcune
sentenze relative a collegamenti ipertestuali a siti contenenti pubblicazioni
autorizzate di opere – Svensson, BestWater International – la Corte ha
escluso la presenza di una nuova comunicazione al pubblico. Questo caso,
tuttavia, è differente: la messa in rete dell’opera su un nuovo sito, diverso
da quello per il quale il titolare del diritto aveva dato il consenso, lo priva
della possibilità di esercitare il controllo sulla comunicazione dell’opera, poiché una revoca dell’autorizzazione
alla pubblicazione sarebbe inefficace nei confronti della nuova messa in rete.
L’art. 3,
infatti, attribuisce ai titolari “un
diritto di natura precauzionale” di frapporsi a qualsiasi utilizzo delle proprie
opere senza il consenso e tale diritto sarebbe privo di effetto pratico, se non
si considerasse la nuova messa in rete come comunicazione
al pubblico, essendo “impossibile o
considerevolmente più difficile” per l’autore richiedere la fine della
comunicazione stessa.
Perché questa sentenza è importante?
Per la
Corte di Giustizia, una qualsiasi pubblicazione di opera protetta su un sito
internet, se autorizzata, non comporta un “esaurimento
del diritto di comunicazione” ed anzi l’art. 3 prevede proprio il
contrario: ecco perché la nuova messa in rete, su un sito diverso, richiede il
consenso del titolare del diritto.
Tale
principio, qui riferito alle fotografie, vale naturalmente anche per le opere
musicali.