Il casoLa
questione riguarda la trasmissione di programmi radio-tv da parte di SBS
Belgium, organismo di radiodiffusione, tramite la tecnica dell’immissione
diretta: SBS Belgium trasmette i segnali portatori di programmi ai propri
distributori, con linea privata e in formato non ricevibile dal pubblico, i
quali trasmettono a loro volta i segnali (via satellite, via cavo o via xDSL) ai
propri abbonati.
Per
SABAM, collecting society belga che tutela
i diritti d’autore, anche la trasmissione effettuata da SBS Belgium è una
comunicazione al pubblico di opere protette ai sensi dell’art. 3 Direttiva
2001/29/CE per cui sono dovuti i compensi ai titolari dei diritti.
Il
giudice belga interroga la Corte di Giustizia.
La decisione della Corte di Giustizia Interpretando
l’art. 3, la Corte ricorda che “ogni
trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo
tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente
dall’autore” (cfr. il caso ITV Broadcasting) e non dubita che la
trasmissione compiuta da SBS Belgium costituisca un atto di comunicazione.
Per i giudici,
tuttavia, manca il secondo requisito della comunicazione
al pubblico, ossia la presenza del pubblico stesso (i distributori,
infatti, non possono essere considerati “pubblico” e i segnali trasmessi loro
da SBS non sono visibili agli abbonati).
Quando
trasmette i segnali dei programmi ai distributori, dunque, SBS Belgium non
effettua una comunicazione al pubblico di opere protette. Con una precisazione
importante: se il giudice nazionale verifica che “l’intervento dei distributori costituisce soltanto un semplice mezzo
tecnico”, per cui essi non agiscono in modo autonomo rispetto all’organismo
radio-tv, allora gli abbonati dei distributori costituiscono il pubblico della comunicazione
originaria e l’organismo radio-tv dovrà pagare i compensi spettanti ai titolari
dei diritti.
Perché questa sentenza è importante?
E’ vero
che la Corte ribadisce che la nozione di comunicazione
al pubblico è complessa e devono ricorrerne tutti gli elementi affinché
spettino i compensi ai titolari dei diritti.
Allo
stesso tempo, però, non si esclude che in alcuni casi gli autori della
trasmissione originaria (organismi radio-tv) siano tenuti al pagamento dei
compensi a favore dei titolari dei diritti, se l’intervento di altri soggetti (come
i distributori) è di tipo esclusivamente tecnico.