DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 19.11.2015, C-325/14, SBS Belgium

Organismi radio-tv e distributori: la comunicazione al pubblico tramite immissione diretta

Il caso
La questione riguarda la trasmissione di programmi radio-tv da parte di SBS Belgium, organismo di radiodiffusione, tramite la tecnica dell’immissione diretta: SBS Belgium trasmette i segnali portatori di programmi ai propri distributori, con linea privata e in formato non ricevibile dal pubblico, i quali trasmettono a loro volta i segnali (via satellite, via cavo o via xDSL) ai propri abbonati.
Per SABAM, collecting society belga che tutela i diritti d’autore, anche la trasmissione effettuata da SBS Belgium è una comunicazione al pubblico di opere protette ai sensi dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE per cui sono dovuti i compensi ai titolari dei diritti.
Il giudice belga interroga la Corte di Giustizia.

La decisione della Corte di Giustizia
 Interpretando l’art. 3, la Corte ricorda che “ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore” (cfr. il caso ITV Broadcasting) e non dubita che la trasmissione compiuta da SBS Belgium costituisca un atto di comunicazione.
Per i giudici, tuttavia, manca il secondo requisito della comunicazione al pubblico, ossia la presenza del pubblico stesso (i distributori, infatti, non possono essere considerati “pubblico” e i segnali trasmessi loro da SBS non sono visibili agli abbonati).
Quando trasmette i segnali dei programmi ai distributori, dunque, SBS Belgium non effettua una comunicazione al pubblico di opere protette. Con una precisazione importante: se il giudice nazionale verifica che “l’intervento dei distributori costituisce soltanto un semplice mezzo tecnico”, per cui essi non agiscono in modo autonomo rispetto all’organismo radio-tv, allora gli abbonati dei distributori costituiscono il pubblico della comunicazione originaria e l’organismo radio-tv dovrà pagare i compensi spettanti ai titolari dei diritti.
 

Perché questa sentenza è importante?

E’ vero che la Corte ribadisce che la nozione di comunicazione al pubblico è complessa e devono ricorrerne tutti gli elementi affinché spettino i compensi ai titolari dei diritti.
Allo stesso tempo, però, non si esclude che in alcuni casi gli autori della trasmissione originaria (organismi radio-tv) siano tenuti al pagamento dei compensi a favore dei titolari dei diritti, se l’intervento di altri soggetti (come i distributori) è di tipo esclusivamente tecnico.
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